Nuovi obblighi per la crisi d’impresa

Dal 16 Marzo 2019 sono entrate in vigore le modifiche al codice civile come previsto dal Codice della crisi e dell’insolvenza, prevedendo nuovi obblighi e responsabilità in capo alla società e mettendo a punto strumenti per anticipare la manifestazione di una crisi e limitare l’aggravarsi delle stesse. Tra gli scopi della riforma infatti vi è quello di evitare che il ritardo nel percepire i segnali di crisi di un’impresa possa portare poi ad uno stato di crisi irreversibile.

Viene previsto a carico degli imprenditori che operino in forma societaria o collettiva:

  • il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale;
  • di attivarsi per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il superamento della continuità aziendale, quando ciò si renda necessario.

Le imprese dovranno quindi dotarsi di sistemi informativi e adeguate soluzioni per avere un controllo diretto che gli permetta di rilevare eventuali segnali di criticità sul nascere, impostando poi una strategia per riportare l’equilibrio economico, patrimoniale e/o finanziario della propria azienda.

In stato di squilibri reddituali, patrimoniali e finanziari, che rendono probabile l’insolvenza del debitore, potrebbe scattare la Procedura di Allerta, una procedura volta a trovare un accordo tra i creditori senza che la crisi sfoci in un’insolvenza. L’allerta può essere interna se attivata dall’imprenditore o dall’organo di controllo per evitare di incorrere in gravi responsabilità di mancata segnalazione di situazioni di crisi, oppure esterna se attivata dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS o dall’agente della riscossione qualora si trovino di fronte ad un’esposizione debitoria dell’imprenditore di importo rilevante come definito dal Codice della crisi. Sono ritenuti di importo rilevante per l’Agenzia delle Entrate i debiti scaduti e non versati per IVA almeno pari al 30 per cento del volume d’affari del medesimo periodo. Per l’INPS l’esposizione debitoria si considera rilevante quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore alla soglia di 50 mila euro. Per l’Agente della riscossione è previsto che l’esposizione debitoria è rilevante quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione, dichiarati o accertati e scaduti da oltre 90 giorni superi la soglia di: 500 mila euro per le imprese individuali; 1 milione di euro per le imprese collettive.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndcec) ha individuato degli appositi indici di settore che danno evidenza della sostenibilità dei debiti e delle prospettive di continuità aziendale. Gli indici previsti sono:

  • l’indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
  • l’indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
  • l’indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto tra flusso di cassa e attivo;
  • l’indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
  • l’indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra indebitamento previdenziale e tributario e attivo.

Il calcolo di quest’ultimi deve avvenire almeno ogni trimestre e la situazione di allerta dovrebbe scattare qualora non vengano rispettati i limiti previsti dal Cndcec.