Nomina dell’organo di controllo o revisore legale nelle Srl

L’articolo 2477 del codice civile (che si occupa dei presupposti per l’obbligatorietà della nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata) ha subito nell’ultimo anno due profonde modifiche nei limiti dimensionali per la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale nelle Srl.

Difatti a seguito dell’introduzione dell’articolo 379 D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) e del successivo articolo 2-bis del D.L. 32/2019 (Decreto sblocca cantieri) l’articolo 2477 del c.c. è stato riformato in ottemperanza della volontà del legislatore di aumentare il numero delle società nelle quali è presente un organo di controllo o un revisore, rendendo obbligatoria la nomina qualora la società:

  1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
    • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

L’obbligo previsto dalla lettera c) cessa qualora, per tre esercizi consecutivi, non venga superato alcuno dei limiti previsti. Rispetto alla precedente formulazione dell’articolo 2477, quindi, non vi sono state modifiche agli obblighi di nomina previsti dalle lettere a) e b), ovvero nell’eventualità in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Una novità introdotta è la possibilità da parte del Tribunale, su richiesta di un soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese, di nominare l’organo di controllo o il revisore qualora l’assemblea che approvi il bilancio in cui vengono superati i limiti sopraccitati non vi provveda entro trenta giorni.

Pertanto le Srl sono state chiamate ad un duplice adempimento entro la scadenza del 16.12.2019:

  • la nomina dell’organo di controllo o il revisore alla luce delle nuove soglie;
  • l’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto nel caso in cui contenessero regole difformi alle nuove disposizioni.