RINVIO DELL’APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE OCRI 26 Marzo 2020
Il Codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa (Decreto Legislativo del 12 gennaio 2019 n.14, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.38 del 14 febbraio 2019), doveva entrare in vigore trascorsi 18 mesi dalla sua pubblicazione e pertanto divenire efficace a partire dal 15 agosto 2020.
L’orientamento del Governo era quello di discutere in Consiglio dei Ministri, nel mese di gennaio 2020, di alcuni correttivi tra cui l’entrata in vigore, da spostare al 15 febbraio 2021, esclusivamente per le nano imprese, cioè quelle che, negli esercizi 2018 e 2019, non avevano superato, in entrambi gli anni, almeno uno qualsiasi dei seguenti parametri: 4 milioni di euro di ricavi, 4 milioni di euro di attivo patrimoniale oppure 20 dipendenti occupati in media nell’anno; senza differire i termini di entrata in vigore per le restanti imprese.
Tale modifica voleva quindi andare ad aiutare le micro imprese che non avevano l’obbligo di dotarsi di organo di controllo.
Il fine era proprio quello di concedere un tempo maggiore a tali società per adeguarsi alle richieste di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.
Ora, a causa dell’emergenza legata alla situazione epidemiologica in corso, sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale n.53 del 2 marzo 2020 delle misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese.
Tra queste, troviamo la proroga al 15 febbraio 2021 (all.01_estratto Gazzetta Ufficiale n.53) degli obblighi di segnalare prontamente all’organismo di composizione della crisi, l’apertura di un eventuale crisi non solo per le micro imprese, così come previsto, ma di allargarlo a tutte le micro, piccole e medie imprese (complessivamente definite PMI) come individuate dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 aprile 2005 (all.02_DM_18_4_2005), ovverosia le imprese che hanno:
1) un totale dell’attivo dello stato patrimoniale inferiore a 43 milioni di euro;
2) un fatturato annuo inferiore 50 milioni di euro;
3) fino a 250 dipendenti.
Tale rinvio concederà alle PMI, che rappresentano la stragrande maggioranza delle aziende italiane, un maggior termine per effettuare gli opportuni interventi per dotare l’impresa degli strumenti necessari a rilevare i sintomi della crisi e, laddove la crisi sia già presente, per mettere in atto in questo maggiore arco temporale le azioni indispensabili per arginarla.